Permuta immobiliare

La permuta immobiliare “pura” è la tipologia più rara e capirne la ragione è semplice: è particolarmente difficile che fra richiesta e offerta il valore sia esattamente uguale. Ecco perché in campo immobiliare è più frequente la permuta con conguaglio, che serve a compensare il minor valore di uno degli immobili o terreni in permuta.

La permuta immobiliare sta conoscendo un certo sviluppo negli ultimi anni, da che le Banche hanno stretto al credito e diminuito il numero di mutui concessi ai clienti.

Le imprese costruttrici poi, devono fare i conti con l’incalzante crisi di settore e quindi hanno aperto a quest’opportunità che, se da un lato vede ridursi l’entrata economica data dalla disponibilità ad accettare un immobile in cambio di un altro, dall’altro rende possibile la vendita de i suoi prodotti e anche lo sviluppo di un altro settore legato alla propria impresa che è quello della ristrutturazione degli immobili accettati in permuta al fine di aumentarne il valore di vendita.

La tipologia di permuta che vede protagonisti gli immobili, è abbastanza complessa, nel senso che molte sono le possibili azioni che possono verificarsi.

Alcuni esempi

Permuta di un immobile esistente con immobile in costruzione: in questo caso abbiamo un permutante che cede la proprietà di un immobile e accetta di divenire proprietario di un immobile in costruzione. In un caso come questo, chi acquisisce l’immobile esistente ne viene in possesso subito mentre l’altro dovrà attendere la fine dei lavori.

Inoltre, ciò può avvenire sia fra privati sia fra impresa di costruzioni e acquirente privato. In tal caso il privato acquisisce la proprietà del nuovo immobile dando in permuta il proprio appartamento in conto vendita.

Altro caso: un privato cede a un’impresa di costruzione un terreno edificabile contro una o più unità abitative. Attenzione: in casi come questi – più complessi – è bene sapere che sarà necessaria una fideiussione che garantirà la consegna degli immobili in costruzione. La fideiussione altro non è che una forma di garanzia, regolamentata dall’art. 1936 del Codice Civile che recita: “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui”.

Vantaggi fiscali:

la permuta immobiliare fra privati non è soggetta ad i.v.a.: le imposte che si devono versare per il trasferimento di proprietà infatti, vengono pagate solo sull’immobile di valore maggiore e le spese notarili conteggiate sulla stipula di un unico atto. La ripartizione di tasse e imposte è solitamente divisa equamente salvo diverso accordo fra le parti.

Ricapitolando: si paga un unico atto notarile calcolato solo sulle imposte (catasto e registro) dell’immobile di maggior valore e dividendo poi equamente tali costi fra i permutanti.  Un notevole  risparmio.

La permuta immobiliare fra privati e imprese costruttrici: in tal caso l’impresa costruttrice è soggetta a i.v.a. che poi non potrà essere compensata con l’imposta di registro. Nella maggior parte dei casi, l’impresa dovrà anche intestarsi l’immobile con conseguenti maggiori spese notarili da prendere in considerazione.